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Saturday, March 5, 2011

Molfetta, l'ENI e l'idrogeno solforato



Dalla sentenza di condanna per gli operai di Molfetta
Giudice Lorenzo Gadaleta, Gennaio 2010


Signora Luigi Farindola, vedova di uno
degli operai uccisi dall'idrogeno solforato a Molfetta - Ottobre 2009





Il 23 Febbraio 2011 e' iniziato il secondo processo a Molfetta contro varie societa' - fra cui l' immancabile ENI - per accertare le responsabilita' della morte di 5 persone, a causa delle esalazioni di idrogeno solforato, come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno e dal quotidiano online di Puglia L'Ira del Tacco di Nino Sangerardi.

Le vittime del disastro, avvenuto il 3 marzo 2008, sono:

Vincenzo Altomare, 64 anni,
Luigi Farindola, 37 anni,
Biagio Sciancalepore, 24 anni,
Guglielmo Mangano 44 anni,
Michele Tasca, 19 anni.

La dinamica dell'incidente e' ben nota: un autocisterna che avrebbe dovuto trasportare zolfo liquido ha iniziato a sprigionare idrogeno solforato. Uno degli operai si e' affacciato nell'oblo' dell'autocisterna per vedere cosa succedeva e si e' sentito male, cadendo. Gli altri sono soccorsi per aiutarlo, si sono gettati nel serbatoio per cercare di salvarlo e sono morti tutti, soffocati dal veleno.

Vincenzo Altomare era il titolare della Truck center, gli altri quattro i suoi dipendenti. L'unico a salvarsi fu un altro operaio, Cosimo Ventrella.

Quando si ha a che fare con lo zolfo liquido, e' inevitabile che ci sia una certa percentuale di gas di idrogeno solforato, ma le percentuali dovrebbero essere basse in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori. Questo perche' l'H2S e' un veleno.

Anche le cisterne usate per il trasporto di zolfo liquido potrebbero avere dentro delle tracce di H2S in seguito a reazioni chimiche. In generale, dovrebbero essere fatti dei corsi agli operai che quantomeno dovrebbero sapere come comportarsi in situazioni di emergenza come quella di Molfetta.

Questo gas infatti a dose alte e' letale, a dosi basse causa problemi di circolatori, neurologici e respiratori, specie se inalati nel corso di una vita intera e anche se c'e' chi a Viggiano per esempio dice che l'H2S e' un elisir di lunga vita.

Invece qui, grazie a questo elisir di lunga vita, sono morti in cinque, perche' nessuno sapeva niente.

Il primo processo si concluse il 6 ottobre del 2009.
Si erano presentati parte civile i parenti dei morti e pure l'Inail.

Sul banco degli imputati Eni SPA che aveva prodotto lo zolfo dalla raffineria di Taranto, Nuova Solmine SPA di Grosseto che lo avrebbe usato per produrre altri sottoprodotti, e Meleam Puglia, che in teoria si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro e che forni' i piani di sicurezza alla Truck Center.

L'unico superstite, Ventrella, dichiaro' che la puzza di H2S si inzio' a sentire molto tempo prima della morte degli operai.

Evidentemente nessuno ha saputo gestire l'emergenza. Potevano benissimo scappare se avessero saputo che quello era veleno, che agisce esattamente nello stesso modo in cui agisce il cianuro, se qualcuno glielo avesse spiegato cosa fare. Invece cinque morti e chissa quante lacrime dopo eccoci qui.

Dal processo del 2009 venne fuori che:

1) Non fu fatta adeguata formazione agli operai su cosa fare in questi casi.

2) L'ENI non ha indicato ai conducenti delle cisterne che il carico fosse pericoloso, e non ha compilato una scheda di pericolosita' da dare agli operai come previsto da leggi italiane e europee.

3). Nessuno fu mai capace di dire esattamente che composizione chimica aveva la miscela di zolfo liquido che avrebbero dovuto trasporare gli operai e quanto H2S ci fosse dentro.

4) Le procedure di sicurezza della Truck Center vennero cambiate appena dopo l'incidente, per renderle piu' stringenti. Che strana coincidenza - cambiano le regole dopo 5 morti, lo stesso giorno!

5) L'impianto di Molfetta non era autorizzato a bonificare la cisterna prima che ci venisse messo dentro lo zolfo liquido.

6) Le cisterne non venivano controllate prima dell'immissione di zolfo liquido per vedere se dentro c'erano dei residui di H2S.

7) La Nuova Solmine decise di non pagare circa 3 milioni di euro all'ENI perche' non erano sicuri che il carico di zolfo che stavano comprando fosse zolfo liquido e basta e non zolfo liquido misto a idrogeno solforato. In poche parole, la Nuova Solmine pagava per zolfo e non per H2S - a loro inutile. L'ENI o per incompetenza o per malafede gli mollava pure un pochino di H2S, non si sa quanto, ma abastanza per mandare un fumo contratti di 3 milioni di euro.

8) In seguito alle dichiarazioni dell'ENI, che non e' mai riuscita a spiegare esattamente cosa ci fosse dentro il suo zolfo liquido a giugno 2009 la procura ordino' perquisizioni, sequestri ed acquisizioni presso le raffinerie di Taranto e Livorno e presso gli uffici ENI di Roma.

9)Furono ipotizzati reati di falsa testimonianza per i dipendenti ENI e pure per quelli di Nuova Solmine.

10) Tutti gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni. Per ciascuno 5 anni ci carcere e l'inerdizione dalla professione.

Purtroppo pero' fra i condannati ci sono soltanto gli impiegati e i responsabili di ditte terze, quelle dei subappalti: Mario Castaldo, Alessandro Buonopane della Fs Logistica e Pasquale Campanile di Cinque Biotrans, condannati per omicidio e lesioni colpose.

Tutte le ditte minori, Fs Logistica, Cinque Biotrans e pure la Truck Center sono state condannate a 400,000 euro di multa ciascuno.

Gli unici intoccabili? Quelli dell'ENI o della Nuova Solmine.

Il pubblico ministero Giuseppe Maralfa e' pero' riuscito a trovare almeno degli elementi che quantomeno pongono dei dubbi sull'eticita' dell'ENI e sul suo modo approssimato di fare buisness. Infatti l'assessore al lavoro di Puglia Michele Losappio disse all'epoca:

Va poi evidenziata la scelta di trasmettere gli atti alla Procura per accertare eventuali nuove responsabilità di colossi societari come ENI e Nuova Solmine.
A loro più che ad altri spetta, per il rilievo e la solidità dei Gruppi, assumere misure e procedure di lavoro che tutelino la vita e la salute delle maestranze.
Se questo non è accaduto occorre accertarne le cause e le responsabilità.
Eccoci allora al nuovo processo di questi giorni nel quale si costituiranno parte civile la regione Puglia e la stessa Truck Center. A giudizio di nuovo Eni SPA, Nuova Solmine SPA e Meleam Puglia, che si dovrebbe occupare di sicurezza nei luoghi di lavoro.

I reati contestati sono omicidio colposo aggravato plurimo e lesioni personali aggravate.

Per l'ENI sono imputati

Giorgio Mario Artibani,
Antonio Caffarelli,
Bernardo Casa,
Fiorella Iobbi,
Marco Pinzuti Ansolini,
Alessandro Rosatelli,
Gaetano De Santis, direttore raffineria ENI di Taranto.

Vediamo come va a finire.

Intanto cinque persone sono morte, e non torneranno piu', anche per colpa della negligenza di una ditta che in tutta la sua storia ha avuto come unico obiettivo quello di fare soldi, senza rispetto per nessuno. Anzi, come dicono ad ENI-scuola, "alla ricerca spasmodica del successo".

Al Copam 2011 dicono che l'idrogeno solforato fa bene alla salute.

Lo andassero a dire alle mogli e ai figli dei morti di Molfetta se ne hanno il coraggio.

Verra' un giorno...

6 comments:

Anonymous said...

dovrà venire quel giorno!!!!
facce toste che non finiscono mai...elisir di lunga vita certo, come i tarli che avvelenano il loro cervello malato di soldi e nient'altro!

davide said...

SE POSSIBILE VORREI APPROFITTARE ANCHE DI QUESTO BLOG.
la situazione è grave:con questo decreto vogliono favorire petrolio e nucleare!

Nonostante quanto dicano i media, il DL Rinnovabili approvato ieri dal Governo:

1) è un duro colpo per il fotovoltaico
2) mette a rischio migliaia di posti di lavoro e tante imprese
1) è in contrasto con la Costituzione e con la disciplina Comunitaria

Tutto questo ci lascia increduli ma la partita è ancora aperta!
Possiamo convincere il Presidente Napolitano a non firmarlo
per MANIFESTA INCOSTITUZIONALITA'.

Facciamo sentire la nostra voce...
In queste ore c'è una grande mobilitazione tra associazioni, imprese e semplici privati per sensibilizzare il Presidente Napolitano e chiedergli di non firmare il Decreto.

REAGIAMO TUTTI INSIEME!

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Ecco cosa puoi fare:

Manda l'appello sotto riportato
così com'è, scrivendo in fondo il tuo nome e cognome, a:
presidenza.repubblica@quirinale.it
segreteriasg@quirinale.it

oppure dalla pagina della posta del Quirinale:
https://servizi.quirinale.it/webmail/


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OGGETTO: Appello per incostituzionalità DL Rinnovabili - fotovoltaico


A Sua Eccellenza Ill.ma Sig. Presidente della Repubblica



Oggetto: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; e più precisamente in ordine al testo pubblicato sul sito del “Sole 24ore” del 3/03/2011 che sarebbe stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3-3-2011.MANIFESTA INCOSTITUZIONALITA’.




Si fa riferimento allo schema di decreto legislativo di cui all’oggetto, per rilevare che lo stesso risulta in contrasto con la disciplina comunitaria cui intende dare attuazione, oltre che con la Costituzione italiana.

1. Effetti della nuova disciplina

L'articolo 23 comma 9 bis dello schema di decreto in oggetto prevede che le norme del terzo conto energia si applicheranno soltanto agli impianti fotovoltaici per i quali l'allacciamento alla rete elettrica abbia luogo entro il 31 maggio 2011. Le incentivazioni per gli impianti che saranno allacciati successivamente al 30 maggio 2011 saranno determinate solo successivamente all'approvazione del decreto, entro il 30 aprile 2011.

Tutti gli operatori che stanno portando avanti la costruzione di impianti da connettere entro il 31 agosto 2011 e molti di quelli che prevedono di connettersi entro il 31 dicembre 2011, hanno già effettuato gli ordini di acquisto dei componenti principali e gli investimenti per l'acquisizione di terreni o di altri diritti a condizioni di prezzo determinate dal mercato sulla base delle condizioni tariffarie previste dal terzo conto energia.

E' evidente che a fronte della sopravvenuta cancellazione delle tariffe del D.M. 6 Agosto 2010, tali operatori si trovano ad avere il quadro economico e finanziario del proprio investimento del tutto sconvolto da una norma imprevista e resa nota solo il giorno della sua approvazione, con la conseguenza che:

a) tali operatori rischiano di non avere dalla nuova tariffa incentivante copertura degli investimenti già effettuati o già impegnati con contratti firmati;

davide said...

b) tutte le procedura di finanziamento in corso di tali investimenti sono bruscamente interrotte e nella migliore delle ipotesi potranno riprendere ad essere negoziate solo quando il nuovo quadro tariffario sarà fissato e solo se il nuovo quadro tariffario confermerà le valutazioni già effettuate sull'investimento. Il che rischia di essere difficile, tenendo conto che il costo degli investimenti è stato determinato in condizioni di mercato riferite alla tariffa incentivante del terzo conto energia e quindi rischia di non essere congruente in termini di parametri finanziari con le nuove tariffe incentivanti.

Per tutti coloro che nei prossimi mesi dovranno fare entrare in esercizio gli impianti fotovoltaici e hanno avviato o stanno per avviare la costruzione di impianti fotovoltaici, il Governo ha causato una erronea rappresentazione dei presupposti economici dell'investimento, creando una situazione insostenibile dal punto di vista sia economico, che finanziario, che rischia di avere gravi ripercussioni oltre che sul piano della credibilità internazionale del nostro Paese anche sul piano occupazionale.

Non si tratta di una questione politica, ma semplicemente di consentire a chi ha già fatto gli investimenti di adempiere ai contratti già firmati, il che risponde ad un principio di civiltà giuridica che trascende qualsiasi valutazione di carattere strategico o politico.

Va poi considerato che, in forza dell’articolo 8 dello schema di decreto non sarà più garantita alcuna incentivazione agli impianti autorizzati in zona agricola che non entreranno in esercizio entro un anno.

Da una parte, con la incertezza sulle nuove tariffe incentivanti si impedisce la partenza degli investimenti e dall’altra parte si stabilisce che comunque tali investimenti non potranno essere fatti se non saranno terminati entro un anno.

Tale previsione è evidentemente di segno opposto all’intento di promuovere la costruzione di impianti da fonti rinnovabili e va retroattivamente a sospendere la realizzazione di gran parte della capacità produttiva già autorizzata.

davide said...

2. La violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, tutela dell’affidamento,. Libertà di iniziativa economica privata.

La sola esposizione dei fatti di cui sopra dà evidenza della manifesta irragionevolezza e della grave lesione del principio di affidamento causate dalla disciplina in contestazione, che ha, in modo del tutto imprevisto, fatto venire meno le tariffe sulla base della quale gli operatori del settore hanno in corso gli investimenti.

Di seguito riporto un estratto della sentenza 10 settembre 2009 sulla causa 201/08 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella quale si evidenzia che :

"Si deve ricordare che i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto fanno parte dell'ordinamento giuridico comunitario; pertanto devono essere rispettati dalle istituzioni comunitarie, ma anche dagli stati membri nell'esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive comunitarie (vedi anche 3/12/1998 C 381/97; 3 Dicembre 1998 C 381/97; 26 aprile 2005 C 376/02; 21 febbraio 2008 C 271/06). Ne discende che una normativa nazionale ...diretta a trasporre nell'ordinamento giuridico interno dello Stato membro le disposizioni delle direttive ...deve rispettare tali principi generali del diritto comunitario. .....In proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, il principio della certezza del diritto, il cui corollario è il principio della tu! tela del legittimo affidamento richiede da un lato che le norme giuridiche siano chiare e precise e dall'altro lato che la loro applicazione sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti (15 febbraio 1996 C 63/93; 18 maggio 2000 C 107/97; 7 giugno 2005 C/17/03)"

L’esigenza di tutela del legittimo affidamento del cittadino trova comunque tutela anche negli articoli 3, 23, 41, 42 e 97 della Costituzione, che tutelano la ragionevolezza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, oltre che la proprietà economica dei beni privati e la libertà di iniziativa economica privata e che risultano violati dalla sopracitata disciplina.

Si evidenzia in particolare con riferimento all’articolo 41 della Costituzione che il Governo ha indotto gli operatori economici ad investire nel settore a certi livelli di mercato, facendo poi venire meno i presupposti di tali investimenti. Gli operatori del settore si trovano dunque oggi a non poter continuare (o comunque ad avere a rischio) l’esercizio della propria attività economica, non a causa di dinamiche di mercato, ma a causa dei falsi affidamenti creati dal legislatore. Il che risulta in chiara contraddizione con l’obbligo di garantire la libertà di iniziativa economica privata.

3. Il contrasto della disciplina in oggetto con gli obblighi di raggiungimento della quota di produzione da fonti rinnovabili stabilita in sede comunitaria e con il mandato ricevuto per l’attuazione di tale disciplina.

Il Governo e’ stato delegato con la legge Comunitaria 2009 (L. 4-6-2010 n. 96) all’attuazione delle direttive comunitarie in materia di PROMOZIONE DELL’USO DELLE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede comunitaria di produzione da fonti rinnovabili.

davide said...

> Come si è visto il Governo però anziché promuovere il settore ha sviato gli operatori del settore mettendo a rischio la loro capacità di continuare la propria attività imprenditoriale. Il Governo ha così contraddetto in maniera evidente sia la delega ricevuta che i successivi pareri formulati dai due rami del Parlamento. In altri termini, così facendo il Governo in violazione dell’articolo 76 della Costituzione ha esercitato illegittimamente il potere legislativo, in carenza di delega, in contrasto con le indicazioni del Parlamento e degli indirizzi generali della legge di delegazione, nonché in contrasto con il Protocollo di Kyoto, la direttiva n.2009/28 del 23/4/2009 e non da ultima alla raccomandazione della Commissione Europea del 31 gennaio c.a.
>
> Alla luce di quanto sopra, si chiede che Sua Eccellenza Sig. Presidente della Repubblica, nell’esercizio delle Sue prerogative e quale garante della Costituzione, voglia disporre il rinvio del superiore provvedimento per un suo riesame e una sua modifica al fine di renderlo coerente ai precetti costituzionali e agli obblighi derivanti all’Italia dall’appartenenza all’Unione Europea.
>
>
>
> In fede,
>
> Nome e Cognome

davide said...

difendere l indifendibile,
senza alcun pudore e rispetto per le vite spezzate.
che tristezza ..e rabbia