Gentile Prof.ssa,
ho letto con interesse e gioia l’articolo da Lei postato il 04 settembre 2013 riguardo il dimezzamento delle aree di trivellazione in Italia.
Solo per qualche secondo ho pensato: finalmente anche nel nostro paese qualcosa sta cambiando.
Poi, vedendo che anche Lei nutriva qualche dubbio, ho riletto l’articolo.
Non avendo visionato il Decreto, Le do arbitrariamente una mia modesta interpretazione.
Nel Suo articolo informa che:
“Il ministro ha firmato il riordino delle zone marine aperte alla ricerca e coltivazione di idrocarburi in coerenza con le norme di legge approvate dal Parlamento nell’ultimo anno e con la direzione indicata dalla Strategia Energetica Nazionale.”
“In particolare il Decreto determina la chiusura a nuove attività delle aree Tirreniche e di quelle entro le dodici miglia da tutte le coste e le aree protette.”
Quello che mi lascia perplesso sono le espressioni: “nuove attività” e in “coerenza con le norme di legge approvate nell’ultimo anno dal Parlamento”.
Con l’art 35 della Legge 134/2012, il famoso Decreto Passera, chi vuole intraprendere attualmente attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi deve operare ad una distanza di almeno dodici miglia dal limite delle coste e dal perimetro esterno delle aree marine a qualsiasi titolo protette.
Il precedente Decreto 128/2010, il Decreto Prestigiacomo, poneva un limite di di dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine a qualsiasi titolo protette ed un limite di cinque miglia dalla linea di base costiera.
Non entro nel merito di specificare che il termine linea di base non è sempre coincidente con il termine linea di costa, ed in alcuni casi vi è una notevole differenza.
Per le procedure future, in linea di massima, il Decreto Passera si presenta più stringente rispetto al Decreto Prestigiacomo. Attualmente, visto che tutte le procedure di prospezione e ricerca idrocarburi sono state già avviate, il Decreto Passera apre a tutti i “procedimenti concessori conseguenti e connessi“ precedenti.
Della serie, mi scusi la volgarità:-
Dopo che tutti i porci sono scappati, chiudo il porcile. Abitudine peraltro tipicamente italiana.
Ritengo quindi che: le aree segnalate con enfasi dal Ministro riguardino solamente chi ha in futuro intenzione di intraprendere nuove attività, cioè quasi nessuno.
Per tutte le precedenti domande di attività di prospezione e ricerca, antecedentemente al Decreto Prestigiacomo, anche se non ancora sottoposte a VIA, la situazione non cambia.
Un discorso leggermente a parte merita la zona di prospezione e ricerca denominata
E' l’area tirrenica per intenderci.
Questa zona, con il limite delle dodici miglia, si era ridotta del 99 % ed i “poveri petrolieri” non potevano utilizzare le aree residue perché non conformi all’art. 19 della Legge 613/1967: Parti di mare in cui le aree non risultano "continue e compatte e delimitate da archi di meridiano e parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo".
Da “buon samaritano” qual è, il Governo italiano venne prontamente in aiuto dell’ “Omino Perforatore” col Decreto Ministeriale del 09/08/2013, rimodulando e ampliando tale area fino all’accordo Italia-Spagna e alla linea mediana Italia-Francia, con una distanza dalle coste sarde e dalle aree di tutela ambientale tra i 45 e i 75 km.
In buona sostanza, il Ministro non ha fatto altro che “ratificare cartograficamente” quello che già c’era, una sorta di specchietto per le allodole mediatico.
Nella speranza (probabilmente vana) di essermi sbagliato,
Le do un Caro Saluto
ho letto con interesse e gioia l’articolo da Lei postato il 04 settembre 2013 riguardo il dimezzamento delle aree di trivellazione in Italia.
Solo per qualche secondo ho pensato: finalmente anche nel nostro paese qualcosa sta cambiando.
Poi, vedendo che anche Lei nutriva qualche dubbio, ho riletto l’articolo.
Non avendo visionato il Decreto, Le do arbitrariamente una mia modesta interpretazione.
Nel Suo articolo informa che:
“Il ministro ha firmato il riordino delle zone marine aperte alla ricerca e coltivazione di idrocarburi in coerenza con le norme di legge approvate dal Parlamento nell’ultimo anno e con la direzione indicata dalla Strategia Energetica Nazionale.”
“In particolare il Decreto determina la chiusura a nuove attività delle aree Tirreniche e di quelle entro le dodici miglia da tutte le coste e le aree protette.”
Quello che mi lascia perplesso sono le espressioni: “nuove attività” e in “coerenza con le norme di legge approvate nell’ultimo anno dal Parlamento”.
Con l’art 35 della Legge 134/2012, il famoso Decreto Passera, chi vuole intraprendere attualmente attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi deve operare ad una distanza di almeno dodici miglia dal limite delle coste e dal perimetro esterno delle aree marine a qualsiasi titolo protette.
Il precedente Decreto 128/2010, il Decreto Prestigiacomo, poneva un limite di di dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine a qualsiasi titolo protette ed un limite di cinque miglia dalla linea di base costiera.
Non entro nel merito di specificare che il termine linea di base non è sempre coincidente con il termine linea di costa, ed in alcuni casi vi è una notevole differenza.
Per le procedure future, in linea di massima, il Decreto Passera si presenta più stringente rispetto al Decreto Prestigiacomo. Attualmente, visto che tutte le procedure di prospezione e ricerca idrocarburi sono state già avviate, il Decreto Passera apre a tutti i “procedimenti concessori conseguenti e connessi“ precedenti.
Della serie, mi scusi la volgarità:-
Dopo che tutti i porci sono scappati, chiudo il porcile. Abitudine peraltro tipicamente italiana.
Ritengo quindi che: le aree segnalate con enfasi dal Ministro riguardino solamente chi ha in futuro intenzione di intraprendere nuove attività, cioè quasi nessuno.
Per tutte le precedenti domande di attività di prospezione e ricerca, antecedentemente al Decreto Prestigiacomo, anche se non ancora sottoposte a VIA, la situazione non cambia.
Un discorso leggermente a parte merita la zona di prospezione e ricerca denominata
E' l’area tirrenica per intenderci.
Questa zona, con il limite delle dodici miglia, si era ridotta del 99 % ed i “poveri petrolieri” non potevano utilizzare le aree residue perché non conformi all’art. 19 della Legge 613/1967: Parti di mare in cui le aree non risultano "continue e compatte e delimitate da archi di meridiano e parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo".
Da “buon samaritano” qual è, il Governo italiano venne prontamente in aiuto dell’ “Omino Perforatore” col Decreto Ministeriale del 09/08/2013, rimodulando e ampliando tale area fino all’accordo Italia-Spagna e alla linea mediana Italia-Francia, con una distanza dalle coste sarde e dalle aree di tutela ambientale tra i 45 e i 75 km.
In buona sostanza, il Ministro non ha fatto altro che “ratificare cartograficamente” quello che già c’era, una sorta di specchietto per le allodole mediatico.
Nella speranza (probabilmente vana) di essermi sbagliato,
Le do un Caro Saluto
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