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Saturday, May 16, 2009

1996: Viggiano e le norme di legge

Ho riletto con miglior atttenzione il famoso decreto 1195 di cui ho gia' parlato qui. Quello che mi ha colpito e' che in questo nuovo decreto si fa molto spesso riferimento alla legge 128 del 9 Aprile 1959 poi sostituita e integrata dalla legge 624 del 25 Novembre 1996. Si parla anche del decreto legge 886 del 24 Maggio 1979. Sono tutti atti legislativi che regolamentano le estrazioni e la ricerca di petrolio e gas, nonche' l'attivita' delle cave.

Mi sono incuriosita allora e sono andata ad indagare. Nella legge del 1959 venivano imposti limiti numerici seri. In quella del 1979 si agiungevano norme per i casi di incidente, di chi fosse la responsabilita' e cosa fare.

Poi in quella del 1996 tutti i limiti quantificati in numeri vengono trasformati in "ove adatto" o "ove opportuno", i limiti di metri e chilometri magicamente scompaiono e cosi pure le norme scritte in difesa di cittadini e lavoratori.

Il 1996 e' anche, guarda caso, l'inizio delle operazioni su larga scala delle estrazioni petrolifere in Basilicata e la data di costruzione della raffineria di petrolio a Viggiano. Coincidenza? Non lo so. Ormai non mi stupisce piu' niente.

Ci sono delle cose agghiaccianti in questo decreto del 1996. Ad esempio, la legge del 1959 diceva (scrollare fino all'articolo 74 e poi 94) che non si poteva accumulare materiale combustibile ne' creare depositi di benzina o usare fiamme libere fino a 30 metri dal pozzo. Al massimo se facevi domanda al ministero potevi sperare di arrivare al limite di 20 o 10 metri. Tutto questo per evitare scoppi ed esplosioni. In questo decreto del 1996, la distanza di 30 metri viene tolta e si diventa piu' vaghi:

"Entro 30 m dall'asse del pozzo" (1959, articolo 74) sono sostituite da:
"Nell'intorno dei pozzi e nei luoghi ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato la possibilita' di accumulo di gas, ed in ogni caso entro le aree pericolose"
(1996, articolo 81)

e poi ancora

"Distanze minori, fino a 20 m e l0 m rispettivamente, possono essere consentite dal capo della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi al servizio di impianto per profondita' inferiore ai l000 m" (1959, articolo 94) sono sostituite dalle seguenti:
"Distanze minori, su richiesta motivata del titolare, possono essere consentite dall'autorita' di vigilanza, purche' siano adottate misure di sicurezza equivalenti
" (1996, articolo 82)

Cioe' non ci sono limiti veri, se non quelli della "valutazione dei rischi", ma se vuoi puoi sfondare pure questi basta solo che adotti misure "equivalenti". Ma cosa vuol dire? Chi deve giudicare l'"equivalente"?

Un altro articolo - il 51 del 1959 - diceva che tutti questi regolamenti (ce ne sono diversi sulla sicurezza, limiti e aggiornamenti) dovevano essere esposti ed accessibili agli operai:

Deve essere redatto un regolamento interno contenente le disposizioni particolari per l'applicazione del presente decreto. Il regolamento predetto e' sottoposto all'approvazione dell'ingegnere capo e distribuito agli interessati. Copia di esso deve essere consultabile in luogo frequentato dagli operai. (1959, articolo 51)

Qui non c'hanno nemmeno pensato a riscriverlo. Questo articolo e' stato CANCELLATO in toto! Chi lavora per i petrolieri in teoria ha dei diritti, ma non quello di saperli.

L'elenco delle note cancellate e' sotto l'articolo 103 della legge del 1996. Un altro articolo cancellato e' quello sulla sicurezza:

Ogni impianto di perforazione deve essere dotato di almeno cinque estintori di ogni tipo e potenzialita riconosciuti adeguati dalla sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi in relazione all'uso specifico cui sono destinati. Ogni pozzo in produzione deve essere dotato di almeno due estintori. La direzione del cantiere deve curare l'addestramento del personale addetto ai pozzi sull'uso degli estintori e sulla lotta contro gli incendi.

Chissa', cinque estintori per pozzo sono troppo costosi per i petrolieri. Cosi gli operai diventano carne al macero, petrolieri e industriali possono dire "e' tutto a norma di legge" e l'ENI o chi per essa risparmia il costo degli estintori.

Ancora, della serie: inganniamoli tutti, l'articolo 411 del 1959 diceva che:

La corrente d'aria deve avere intensita' tale che nei cantieri e nelle vie l'atmosfera, in piena corrente, non conteng tenori superiori all'uno per cento di anidride carbonica, al cinque per centomila di ossido di carbonio, al due per centomila di idrogeno solforato, all'uno per centomila di anidride solforosa e al 2.5 per centomila di ossido di azoto.

Due per centomila rappresenta 20 ppm, un altro patetico limite italiano per l'idrogeno solforato. Come ripetuto all'inverosimile, il limite stabilito dall'organizzazione mondiale della sanita' e' di 0.005 ppm per l'idrogeno solforato e nel Massachusetts si arriva addirittura a 0.0006ppm. Per quanto offensiva all'intelligenza umana, questa norma e' rimasta, ma quel che e' stato abrogato e' il pezzo seguente:

Gli accertamenti effettuati con l'ausilio di indicatori a lettura diretta, riconosciuti idonei, sono eseguiti nei luoghi e secondo modalita' stabilita con ordine di servizio del direttore. Quando siano presenti in miscela, nell'atmosfera del sotterraneo, piu' gas tossici o altrimenti nocivi fra quelli sopra indicati, le percentuali volumetriche ammesse per ciascuno di essi, in dipendenza di una loro azione sinergica e avuto ruguardo anche della temperatura e umidita' dell'aria devono essere ridotte in misura stabilita dall'ingegnere capo, sentito il direttore.

Cioe' ci sono dei limiti (patetici), ma non c'e' piu' l'obbligo di misurarli e di farli sapere alla gente! Che ce ne facciamo di limiti vari se nessuno e' piu' tenuto a misurarli e a renderli noti? In piu', il fatto che insieme queste sostanze facciano ancora piu' male a chi le respira non e' qualcosa che interessa al governo italiano.

Ancora: dovevi mettere un operaio apposta per controllare tutto il reparto sicurezza. Articolo 535 del 1959: abrogato.

Dovevi denunciare qualsiasi tipo di incidente alle autorita' competenti, e dovevi scrivere un verbale sia che si trattasse della morte di un tuo operaio fino agli incidenti guaribili in 3 giorni. Articolo 10 e 11 del 1979: abrogato.

Dovevi presentare una relazione sul tuo piano antiincendio per le piattaforme di petrolio in mare ed in terra. Articolo 41 del 1979: abrogato.

Dovevi mettere dei sensori acustici udibili per allertare operai e popolazione in caso di incidente, specialmente in luoghi chiusi e spiegando le misure da adottare in caso di incidenti. Articolo 50 del 1979: abrogato.

Come ho gia' detto, non sono un giurista, e potrei sbagliarmi nella lettura di queste frasi, anche se non mi pare che ci sia troppo spazio per ambigiuta' quando scrivono che una norma e' abrogata.

Dal 1996 a Viggiano si vive con raffinerie e attivita' pertrolifera. La devastazione su vari aspetti della vita, sociale, ambientale, civile, e' stata forte e ne parliamo spesso. Ma nessuno fa niente, perche' tanto e' tutto a norma di legge.









Ancora, dovevi denunciare l'inizio delle operazioni di trivellamento, con tutto il tuo programma ed una cartina dettagliata all'ufficio nazionale minerario per approvazione. Questo ufficio poteva anche decidere di farti cambiare la sede del pozzo, per ragioni di sicurezza. Altro articolo cancellato (1959, articolo 60)


Ad intervalli regolari, in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati devono essere effettuate esercitazioni di sicurezza nel corso delle quali:
a) si cura e si verifica l'addestramento dei lavoratori incaricati, in caso di emergenza, di compiti specifici per i quali sia necessario usare, maneggiare o mettere in funzione attrezzature di soccorso, nonche' la loro attitudine ad eseguire i compiti loro affidati; ove possibile, i lavoratori devono potersi esercitare ad usare, maneggiare o mettere in funzione dette attrezzature;
b) tutte le attrezzature di soccorso usate durante l'esercitazione sono esaminate, pulite ed eventualmente ricaricate o sostituite e tutte le attrezzature portatili rimesse nel luogo nel quale abitualmente sono riposte;
c) viene verificato, per le attivita' che si svolgono in mare, il funzionamento delle imbarcazioni di sopravvivenza.

2 comments:

Anonymous said...

MARIARITA,
SONO D'ACCORDO SULLA PIù PARTE DEI TUOI COMMENTI MA COME ADDETTA AI LAVORI TI DICO CHE CHIEDERE DEI LIMITI DI DISTANZE PREDEFINITI PER LEGGE E DISPREZZARE LA CAUTELATIVISSIMA ANALISI DEL RISCHIO EFFETTUATA DA PROGETTISTI ESPERTI E IMPARZIALI.
cERTO TI DO RAGIONE SUL FATTO CHE CI SONO MOLTE MIGLIORIE AGLI IMPIANTI CHE ANDREBBERO FATTE MA PURTROPPO COME SAI BENE QUANDO CI SONO DI MEZZO SOLDI DA EVENTUALMENTE SPENDERE ( E NON IMPORTA SE PER UNA GIUSTA CAUSA) VA SEMPRE A FINIRE CON IL SCEGLIERE QUELLO CHE SEMBRA IL MINORE DEI MALI, SENZA PERICOLO CHE CHI DECIDE SI ACCORGA CHE DI TERRA NE ABBIAMO UNA SOLA E Lì DI RICAMBI NON CE NE SONO...

maria rita said...

Anonimo, qui negli usa e' tutto quantificato - limiti, compensi, distanze.

nessuno si sente disprezzato per questo, e nulla e' lasciato all'interpretazione di nessuno.

l'analisi del rischio non e' la certezza del 100% e dunque, per precauzione, si decide che certe cose in zone sensibili non si fanno.

le trivelle, a 160km dalla costa non ce le puoi mettere, punto e basta, ad eccezione del texas. in italia non sussiste alcun limite.

nei grandi laghi (area 1,5 volte l'intero adriatico) e' vietato trivellare. in italia si vuole trivellare la laguna veneta con la scusa che la subsidenza non esisite
(secondo i giochi di prestigio dell'ENI.)

e poi quali sarebbero questi progettisti esperti ed imparziali?
Quando uno lavora per l'ENI, per definizione, non puo' essere imparziale, perche' e' in pieno conflitto di interessi.

Perche' in Abruzzo di progettisti esperti ed imparziali (NON PAGATI DALL'ENI) ne abbiamo visti esattamente zero?